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CURA ITALIA: tutte le misure a favore di lavoratori e famiglie

Il governo ha preso in atto alcune misure volte a contrastare gli effetti economici che l’emergenza dovuta all’epidemia di Covid-19 porterà a famiglie, imprese e lavoratori. Di seguito le riassumiamo

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Alle imprese sono preclusi i licenziamenti (tranne quello disciplinare) intimati dopo il 23/02/2020 per due mesi dalla data di entrata in vigore del D.L.

PREMIO AI DIPENDENTI AL LAVORO

È previsto un premio di 100 € per i lavoratori dipendenti presenti nel proprio posto di lavoro nel mese di marzo 2020 (non in smart working), da rapportare al numero di giorni di effettivo lavoro. Il premio non concorre alla formazione del reddito e verrà erogato in busta anticipato dal proprio sostituto d’imposta a partire dal mese di Aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Spetta solo ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore ai 40.000 € lordi.

LAVORATORI AUTONOMI, COLLABORATORI, PARTITE IVA

È riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 € ai liberi professionisti titolari di Partita IVA ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Questa indennità non concorre alla formazione del reddito, sarà erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Prevista la priorità nell’accoglimento delle istanze allo svolgimento delle modalità di “lavoro agile” ai lavoratori disabili o che abbiano familiari con disabilità, come anche a quelli affetti da gravi patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

LAVORATORI IN QUARANTENA

Si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena e /o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19. Il periodo deve essere certificato dalla prevista autorità sanitaria ed è nullo ai fini del calcolo del periodo di comporto.

CONTAGIO DA COVID-19 SUL LAVORO

Viene equiparato all’infortunio. Nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, si potrà procedere alla richiesta di infortunio con apposito invio telematico all’Inail da parte del medico certificatore. In questi casi le prestazioni INAIL sono erogate anche per ilperiodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con la conseguente astensione dal lavoro.

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Per 2 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, sono sospesi gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, della Naspi, della Dis-Coll e dei trattamenti di cassa integrazione, che prevedevano la necessità di presentarsi presso i Centri Per l’Impiego per iniziative di politiche attive o presso i Servizi sociali dei comuni per una presa incarico e l’avvio del percorso d’inclusione socio lavorativa dei beneficiari. Sono inoltre sospesi i termini per le convocazioni presso i Centri Per l’Impiego per iniziative legate al Patto di servizio per i disoccupati.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

In caso di sospensione o riduzione oraria dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza virus, viene estesa a tutti i dipendenti in costanza di rapporto di lavoro per i quali non trovino applicazione altre forme di tutela, appartenenti a tutti i settori produttivi e all’intero territorio nazionale. I datori di lavoro, compresi chi ha meno di 6 dipendenti, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. (Tale possibilità è estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria).                                                                    Le imprese con più di 5 dipendenti devono stipulare specifico accordo (anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. I trattamenti sono riconosciuti per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. I datori di lavoro non avranno nessun aumento di contributi, per i lavoratori non viene applicato il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Le aziende che rientrano nell’area di applicazione della CIGO e del Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), possono richiedere il trattamento CIGO e di assegno ordinario, con la nuova causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di 9 settimane(fruibili entro e non oltre il 31/08/2020) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale dei lavoratori di 90gg. e senza dover versare nessun contributo addizionale. L’informativa sindacale, la consultazione e l’esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva. La domanda dovrà essere presentata entro il quarto mesedall’inizio dell’interruzione. Resta la possibilità di chiedere il pagamento diretto all’INPS. I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 Febbraio 2020.  Le aziende che hanno già in corso una CIGS, possono richiedere un CIGO con la causale ‘’emergenza COVID-19’’ anche per gli stessi lavoratori già in CIGS a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività, senza dover versare nessun contributo aggiuntivo. I datori di lavoro che hanno dai 6 ai 15 dipendenti, iscritti al FIS, che fino ad oggi potevano richiedere il solo assegno di solidarietà, possono richiedere l’assegno ordinario con casuale ‘’emergenza COVID-19’’ anche per gli stessi lavoratori che già beneficiano di assegno di solidarietà a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività entro i 3 giorni successivi.

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI

A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire di un congedo parentale straordinario di massimo 15 gg complessivi fruibili in modalità alternata, per i genitori lavoratori con figli fino ai 12 anni d’età  (o con disabilità in situazione di gravità accertata). L’indennità è pari al 50% del trattamento retributivo ordinario. La richiesta andrà rivolta all’INPS e il riconoscimento è vincolato alla verifica del limite di spesa prevista. Per i genitori con figli dai 12-16 anni è possibile assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo senza indennità. Tali congedi e permessi sono fruibili solo se l’altro genitore non è lavoratore con strumenti di sostegno al reddito. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 € aumentato a 1.000 € per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e le Forze dell’ordine.

LEGGE 104 – AUMENTO DEI PERMESSI

I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave, hanno a disposizione complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese). I giorni totali sono quindi gli ordinari 3 di marzo + i 3 di aprile + i 12 aggiuntivi, tutti da usare fino alla fine di aprile 2020.

SOSPENSIONE E PROROGA TERMINI DI DECADENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

A decorrere dal 23/02/2020 e sino al 01/06/2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e per le stesse materie, i termini di prescrizione.                       

SOSPENSIONE MUTUI

Si tratta del c.d. “Fondo Gasparrini”, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Viene quindi esteso il fondo di solidarietà aggiungendo una nuova causale legata all’emergenza Covid19. Non è richiesto ISEE.

DPI E MASCHERINE

Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 mt., sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine tipo chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

PREVENZIONE DAL CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO

È assolutamente necessario che in ogni sede di lavoro siano presenti le previste condizioni di sicurezza. Ogni Impresa deve provvedere a sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro a maggior ragione del fatto che sono stati introdotti incentivi fiscali e contributi INAIL.     L’attività produttiva deve svolgersi rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro o in alternativa fornendo ai lavoratori gli strumenti di protezione individuali specifici per contrastare i rischi di contagio. L’organizzazione del lavoro e i tempi di produzione vanno adattati al rispetto delle misure di prevenzione, dove ciò non fosse possibile, sono attivi specifici ammortizzatori sociali. La natura dei luoghi di lavoro necessita in particolare di alcuni accorgimenti specifici fra cui: sanificazione dei locali e/o di ogni altro alloggiamento; organizzazione di turni dove è previsto il servizio mensa; verifica delle distanze dove i lavoratori utilizzano spazi comuni; valorizzazione del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLST) e degli Enti Bilaterali che possono dare un enorme contributo ad imprese e lavoratori.